IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                       (Sezione Terza Quater) 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza  sul  ricorso  integrato  da
motivi aggiunti n. 1640 del 2013 proposto dal Centro di Sanita'  Spa,
in persona del legale  rappresentante  pro-tempore,  rappresentato  e
difeso dall'avv. Roberto Masiani presso il cui studio in Roma, Piazza
Adriana n. 5, e' elettivamente domiciliato; 
    Contro: 
        Regione  Lazio,  in  persona  del   Presidente   pro-tempore,
rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Roberta  Barone  e  con   questa
elettivamente domiciliata presso i propri uffici legali in Roma,  via
Marcantonio Colonna, 27; 
        Presidenza del Consiglio dei ministri,  Commissario  ad  acta
per l'Attuazione del piano  di  rientro  dei  disavanzi  del  Settore
sanitario della Regione Lazio, Ministero  della  salute  e  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  rappresentati  e  difesi  per  legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in  Roma,  via  dei
Portoghesi, 12; 
    Nei confronti di: 
        Clinica Mater Misericordiae, San Raffaele Spa, Casa  di  Cura
Villa Fulvia, Ospedale Policlinico Gemelli, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti in giudizio; 
    Per l'annullamento: 
        del decreto del Presidente della Regione  Lazio  adottato  in
qualita' di Commissario ad acta n. 349 del 22.11.2012, recante "Legge
del 7 agosto n. 135/2012 - Conversione in legge,  con  modificazioni,
del decreto-legge n. 95  del  6  luglio  2012,  recante  disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini; 
        applicazione art. 15, comma 14 - Assistenza ospedaliera  anno
2012"; 
        di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  delle  intimate
amministrazioni; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  19  novembre  2013  il
dott.  Giuseppe  Sapone  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue; 
 
                           Fatto e Diritto 
 
    La  societa'  ricorrente  gestisce  la  casa  di  cura  Nomentana
Hospital che eroga nella Regione Lazio in  regime  di  accreditamento
con il servizio  sanitario  prestazioni  ospedaliere  per  acuti,  di
riabilitazione post acuzie e lungodegenza medica. 
    Con il proposto gravame ha impugnato il  decreto  del  Presidente
della Regione Lazio, in epigrafe indicato,  che  ha  rideterminato  i
budget gia' assegnati a ciascuna struttura  sanitaria  per  il  2012,
disponendo una riduzione per ciascuno degli stessi nella  misura  del
6.8519%. 
    Il suddetto decreto e' stato adottato in  applicazione  dell'art.
15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n.  135/2012,
il quale dispone che "A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli
accordi  vigenti  nell'esercizio   2012,   ai   sensi   dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  per
l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti  privati  accreditati
per  l'assistenza  specialistica  ambulatoriale  e  per  l'assistenza
ospedaliera,  si   applica   una   riduzione   dell'importo   e   dei
corrispondenti  volumi  di  acquisto  in  misura  percentuale  fissa,
determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre
la spesa complessiva annua,  rispetto  alla  spesa  consuntivata  per
l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,  dell'1  per  cento
per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014". 
    Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi di doglianza: 
A) Parte I: Illegittimita' del decreto 349 del 22 novembre 2013. 
    1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 15,  comma  14,  del
D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012. Violazione dell'art.
1  della  legge  n.  241/1990   e   dei   principi   dell'ordinamento
comunitario. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto  e
di diritto, difetto di istruttoria  e  di  motivazione,  illogicita',
contraddittorieta',  violazione  del  principio  di   adeguatezza   e
proporzionalita', di buona amministrazione, di certezza dei  rapporti
giuridici, ingiustificata disparita' di trattamento. 
    2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 15,  comma  14,  del
D.L. n. 95/2012, convertito in legge 135/2012. Violazione dell'art. 1
della legge n. 241/1990. Sotto diverso profilo. Eccesso di potere per
errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di  istruttoria
e di motivazione,  illogicita',  contraddittorieta',  violazione  del
principio   di   adeguatezza    e    proporzionalita',    di    buona
amministrazione, di certezza dei rapporti  giuridici,  ingiustificata
disparita' di trattamento. 
    3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 15,  comma  14,  del
D.L. n. 95/2012 (convertito in legge 135/2012). Art. 1 della legge n.
241/1990. Violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione.  Eccesso
di potere per errore nei presupposti di fatto e di  diritto,  difetto
di istruttoria e  di  motivazione.  Illogicita',  contraddittorieta',
violazione del principio di adeguatezza e proporzionalita', di  buona
amministrazione, di certezza dei rapporti  giuridici,  ingiustificata
disparita' di trattamento e irrazionale discriminazione. Sviamento di
potere. Violazione principio di tipicita' e di legalita'. 
B) Parte II: Illegittimita' costituzionale dell'art.  15,  comma  14,
del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n.  135/2012.  Illegittimita'
derivata. 
C)   Parte   III:   Illegittimita'   derivata    dei    provvedimenti
amministrativi, presupposti (rinvio ai precedenti ricorsi pendenti). 
    Successivamente,   a   seguito   della   notifica   del   decreto
commissariale  n.  2012  del  23  maggio  2013  con  cui  sono  stati
rettificati i valori della spesa a consuntivo del 2011,  la  societa'
ricorrente ha proposto il seguente ed articolato motivo  aggiunto  di
doglianza: 
        Violazione e falsa applicazione dell'art. 15,  comma  14  del
D.L., n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, dell'art.  1  della
legge n. 241/1990. Eccesso di potere per errore  nei  presupposti  di
fatto  e  di  diritto,  difetto  di  istruttoria  e  di  motivazione.
Illogicita',  contraddittorieta',   violazione   del   principio   di
adeguatezza e proporzionalita', di buona amministrazione, di certezza
dei rapporti giuridici, ingiustificata disparita'  di  trattamento  e
irrazionale discriminazione. 
    Si sono costituite le  intimate  amministrazioni  contestando  la
fondatezza delle  prospettazioni  ricorsuali  e  concludendo  per  il
rigetto delle stesse. 
    Alla pubblica udienza del 19 novembre 2013 il  ricorso  e'  stato
assunto in decisione. 
    Oggetto della presente controversia e' il decreto del  Presidente
della Regione Lazio n. 349/2012 che ha rideterminato  i  budget  gia'
assegnati  per  il  2012  alle  strutture  sanitarie  in  regime   di
accreditamento con il  servizio  sanitario  ed  eroganti  prestazioni
ospedaliere per acuti, di riabilitazione post acuzie  e  lungodegenza
medica. 
    Come sopra esposto  il  gravato  decreto  e'  stato  adottato  in
applicazione dell'art. 15, comma 4, del D.L. n.  95/2012,  convertito
con modifiche con legge n. 135/2012, il quale testualmente stabilisce
che "A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi  vigenti
nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto  di  prestazioni
sanitarie  da   soggetti   privati   accreditati   per   l'assistenza
specialistica  ambulatoriale  e  per  l'assistenza  ospedaliera,   si
applica una riduzione dell'importo e  dei  corrispondenti  volumi  di
acquisto in misura percentuale fissa,  determinata  dalla  regione  o
dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua,
rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento
per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a
decorrere dall'anno 2014". 
    Non manifestamente infondata e'  la  prospettata  violazione  dei
principi individuati dalla Corte costituzionale al fine di assicurare
la costituzionalita' di una legge retroattiva. 
    In particolare e' stato sottolineato che: 
        a) giusta il consolidato e notorio orientamento  della  Corte
occorre  che  siano  rispettati  una   serie   di   limiti   generali
all'efficacia   retroattiva   delle   leggi,   che   attengono   alla
salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo
comma  dell'art.  25,  di  altri  fondamentali  valori  di   civilta'
giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e  dello  stesso
ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto  del  principio
generale di ragionevolezza che  ridonda  nel  divieto  di  introdurre
ingiustificate disparita', di trattamento, la tutela dell'affidamento
legittimamente sorto nei soggetti quale  principio  connaturato  allo
Stato  di  diritto,  la  coerenza  e  la  certezza   dell'ordinamento
giuridico; 
        b) nella fattispecie  in  esame  la  richiamata  disposizione
nonche'  il  successivo   decreto   regionale   attuativo,   adottato
quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il  limite  del  budget  era
stato ormai sostanzialmente raggiunto,  hanno  inciso  sul  legittimo
affidamento  venutosi  a  creare  in  capo  alle  singole   strutture
sanitarie  ad  erogare  le  prestazioni  e  a  ricevere  il  relativo
corrispettivo cosi  come  stabilito  nei  contratti  antecedentemente
stipulati, per la corretta, esecuzione dei quali hanno  allestito  le
relative risorse organizzative ed effettuato i correlati investimenti
in materiali, personale ed attrezzature. 
    Ugualmente  non  manifestamente  infondata  e'   la   prospettata
violazione dell'art. 32 della Costituzione. 
    Sostiene in merito  la  societa'  ricorrente  che  le  contestate
riduzioni dei budget, giustificate unicamente  da  motivi  di  ordine
economico-finanziario  e  che  fanno  seguito  ad   altre   rilevanti
riduzioni effettuate negli anni precedenti, avrebbero determinato una
compromissione del diritto alla  salute  costituzionalmente  tutelato
dall'art. 32, in palese contrasto con quanto  affermato  dalla  Corte
costituzionale  con  sentenza  n.  309/1999,  secondo  la  quale  "le
esigenze  della   finanza   pubblica   non   possono   assumere   nel
bilanciamento del  legislatore  un  peso  talmente  preponderante  da
comprimere il nucleo irriducibile del diritto  alla  salute  protetto
dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignita' umana". 
    La rilevanza e la pregiudizialita' della sollevata  questione  di
costituzionalita' per la  controversia  in  esame  appare  del  tutto
evidente, stante che investe la disciplina normativa in  applicazione
della quale e' stato adottato il contestato decreto  del  Commissario
ad acta. 
    Per  le  ragioni  suesposte  deve  essere  quindi   disposta   la
remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione  del
giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87.